5 PER MILLE 2019: NUOVE DOMANDE FINO AL 7 MAGGIO 2019
TUTTE LE SCADENZE E LE INFORMAZIONI
Nel nostro ultimo articolo del 29/03/2019, in merito alla pubblicazione dell’elenco permanente 2019 degli iscritti al 5 per mille, era stata preannunciata la data del 7 maggio, già usata nel 2018, come termine ultimo per proporre le nuove domande, scadenza or ora diventata ufficiale a seguito della conferma pubblicata, sul proprio sito web, dall’Agenzia delle Entrate. A seguito di tale conferma, che ha riguardato anche le altre scadenze previste per il 2019, è quindi ora possibile offrire un quadro di riepilogo complessivo dell’istituto e provare a rispondere agli ipotetici quesiti di possibili associazioni interessate a godere di tale beneficio.
1) QUALI ASSOCIAZIONI POSSONO PARTECIPARE AL BENEFICIO DEL 5 PER MILLE?
L’elenco degli iscritti è diviso dall’Agenzia delle Entrate in categorie, tra le quali è possibile evidenziarne due:
A) Elenco degli Enti del volontariato - art. 1, comma1, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 - per essere ammesso al beneficio del 5 per mille dell'IRPEF per l'esercizio finanziario 2019;
B) Elenco delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (art. 1, comma1, lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010) per essere ammesso al beneficio del 5 per mille dell'IRPEF per l'esercizio finanziario 2019.
2) QUALI SONO I REQUISITI PER PARTECIPARE?
In generale il 5 per mille vuole premiare l’attività sociale delle associazioni, ma occorre distinguere:
A) Per gli Enti del volontariato, la finalità sociale è in re ipsa, insita nella natura dell’ente, indicandosi espressamente le seguenti tipologie:
- Organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991;
- Onlus - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo10 del Dlgs 460/1997);
- Cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991;
- Organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7 della Legge n. 125 del 2014);
- Associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997;
Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7 della legge 383/2000);
Associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall’articolo10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997;
B) Per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, invece, sono previsti tre specifici requisiti:
1) Possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile;
2) Possono accedere al beneficio le associazioni le quali OLTRE ad avere un settore giovanile funzionante sono anche affiliate ad una F.S.N. (Federazione sportiva nazionale), o ad una D.S.A. (Disciplina sportiva associata) o E.P.S. (Ente di promozione sportiva), riconosciuta dal Coni.
3) Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente almeno una delle seguenti attività:
- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni
- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni
- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
3) QUAL È LA CORRETTA PROCEDURA PER ISCRIVERSI AL 5 PER MILLE?
Ogni anno possono partecipare al riparto del 5 per mille sia le associazioni che da anni precedenti sono iscritte nel cd. “Elenco permanente”, sia le associazioni che per la prima volta presentano la domanda. Tali ultime associazioni, oltre a presentare la domanda iniziale devono poi successivamente presentare anche una dichiarazione sostitutiva di notorietà, ed infine - nel caso in cui non l’abbiano tempestivamente fatto al momento della preposizione della domanda - possono tardivamente produrre documenti previo pagamento di una imposta. Per fare chiarezza è opportuno distinguere le due categorie indicando per ciascuna le relative scadenze:
A) ASSOCIAZIONI CHE SI ISCRIVONO PER LA PRIMA VOLTA:
1) LA DOMANDA:
La procedura di iscrizione per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche è attivata a partire dal 3 aprile 2019: entro e non oltre il 7 Maggio 2019, le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei requisiti, possono partecipare al riparto del 5 per mille, per l’anno 2019, presentando la domanda grazie ad uno specifico modello (pdf) e ad un software dedicato dell’Agenzia delle Entrate, necessario al fine di trasmetterla in via telematica (operazione che può essere fatta in autonomia se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, o attraverso un “intermediario” abilitato ad Entratel).
Non sono consentite altre modalità (non telematiche) di presentazione della domanda, ed il modello di domanda è unico tanto per gli Enti del volontariato che per le Associazioni sportive dilettantistiche.
Salvo variazioni, è prevista al 14/05/2019 la pubblicazione di un elenco provvisorio degli iscritti al 5 per mille comprensivo delle nuove domande pervenute entro il 7 Maggio 2019, e da tale momento è prevista fino al 20/05/2019 la possibilità di inserire una “Richiesta di correzione domande” con cui far valere eventuali possibili errori riscontrati nell’elenco.
2) LA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’:
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è l’atto in cui si conferma la sussistenza delle “condizioni previste dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 23 aprile 2010” per essere ammesso al beneficio del 5 per mille dell’IRPEF per l’esercizio finanziario 2019, e con cui ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n° 445 del 2000, attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione, e lo svolgimento di uno o più dei necessari citati campi di attività.
Va precisato che il modello di dichiarazione sostitutiva (pdf) predisposto dall'Agenzia delle Entrate, e da inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre il 1 Luglio 2019, richiede espressamente - a seguito dell’entrata in vigore nel 2018 del nuovo Registro 2.0 - l’indicazione precisa del numero di affiliazione alla F.S.N. o D.S.A. o E.P.S.!
La raccomandata, per la precisione, va inviata alla Direzione Regionale territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate, nel caso degli Enti del Volontariato, oppure all’Ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata, nel caso delle Associazioni sportive dilettantistiche.
3) L’INTEGRAZIONE TARDIVA DEI DOCUMENTI:
Possono partecipare al riparto delle quote del cinque per mille anche le associazioni che presentano le domande di iscrizione e provvedono alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2019, versando un importo pari a 250 euro tramite modello F24 ELIDE (Risoluzione n. 42 del 1° giugno 2018 - pdf).
I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione della domanda di iscrizione. All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.
B) ASSOCIAZIONI GIA’ ISCRITTE ALL’ELENCO PERMANENTE DEL 5 PER MILLE:
Al 29/03/2019, suddiviso per categorie, è stato pubblicato, dall’Agenzia delle Entrate, il cd. “Elenco permanente 2019” di associazioni che risultano iscritte al 5 per mille da anni precedenti.
Queste associazioni non hanno bisogno di proporre altre domande, né dichiarazioni sostitutive!
Cionondimeno sono state fissate alcune scadenze:
- 20/05/2019, termine ultimo per far valere eventuali errori dell’elenco con richiesta del legale rappresentante dell’ente richiedente, ovvero di un suo delegato, c/o la Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente;
- 01/07/2019, termine ultimo per far valere eventuali variazioni del rappresentante legale dell’associazione; in tal ultimo caso, in particolare, l’ente decade dal beneficio se non viene sottoscritta e trasmessa telematicamente una nuova dichiarazione sostitutiva.
RIEPILOGO DEI TERMINI:
29/03/2019 Pubblicazione elenco permanente 2019 iniziale
03/04/2019 Apertura termini per presentazione di nuove domande
07/05/2019 Scadenza per la presentazione di nuove domande
14/05/2019 Pubblicazione elenco provvisorio comprensivo delle nuove domande
20/05/2019 Scadenza per la correzione domande e di errori riscontrati in elenco
25/05/2019 Pubblicazione elenco aggiornato dopo le correzioni
01/07/2019 Scadenza per l’invio delle dichiarazioni sostitutive
30/09/2019 Scadenza per la tardiva integrazione di documenti e la regolarizzazione.
Verona, lì 12/04/2019
Avv. Luca Romanella
Studio Leonardo Ambrosi & Partners