SPORT BONUS 2019: DAL 30/05/2019 ATTIVA LA “PRIMA FINESTRA” TEMPORALE PER RICHIEDERLO

SPORT BONUS 2019: DAL 30/05/2019 ATTIVA LA “PRIMA FINESTRA” TEMPORALE PER RICHIEDERLO
23/05/2019: LA CORTE DEI CONTI REGISTRA IL DECRETO CHE PREVEDE TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

In data 30/04/2019 veniva emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativo alle disposizioni di attuazione per l’anno 2019 del cd. Sport bonus, ossia l’istituto per il credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 621 a 626, della Legge n° 145 del 30 Dicembre 2018. Tale istituto, riconosce per l’appunto - agli enti non commerciali (e non solo) - un credito di imposta per “interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche ancorché destinati ai soggetti concessionari o affidatari”.

Il citato Decreto, specificatamente in merito agli enti non commerciali, specifica che il credito d’imposta - riconosciuto nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell’anno solare 2019 - spetta nel limite del 20 per cento del reddito imponibile; le erogazioni devono essere effettuate solo con strumenti di pagamento “tracciabili” (sono ammessi: bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari circolari).

Oltre a regolamentare la normativa in tema di fruizione del credito, il Decreto ha dettato tempi e modi per la proposizione delle domande: occorre però operare una distinzione perché l’articolo 6 del Decreto, relativo ai titolari di reddito di impresa, fissa due cd. “finestre temporali” da 120 giorni ciascuna: le domande possono essere inviate solo in tali periodi di tempo che iniziano il 30/05/2019 ed il 15/10/2019. L’articolo 5, relativo invece a persone fisiche ed enti che non esercitano attività commerciali, non parla affatto di finestre temporali:

Articolo 5

Fruizione del credito d'imposta da parte delle persone fisiche e degli enti che non esercitano attività commerciali

1. Il credito d'imposta spettante alle persone fisiche e agli enti che non esercitano attività commerciali deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2019 ed è utilizzabile esclusivamente in diminuzione delle imposte dovute in base a tale dichiarazione.

2. Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali che effettuano erogazioni liberali ai sensi dei commi da 621 a 626 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono cumulare il credito d'imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

La comparazione tra la formulazione dell’articolo 5 e quella dell’articolo 6 del Decreto lascia evidenziare che, a differenza del testo della norma fissata per i titolari di reddito di impresa, per gli enti che non esercitano attività commerciali NON VI SIA alcuna finestra temporale (fermo il rispetto delle due condizioni di cui al primo ed al secondo comma dell’articolo 5). Ulteriore possibile dubbio deriva dal fatto che il testo del solo articolo 5 del Decreto non parli di “Enti non commerciali”, bensì di “Enti che non esercitano attività commerciali”, la qual cosa potrebbe alla lettera indicare che ad esempio una Associazione o Società Sportiva Dilettantistica che effettui un intervento di riparazione o manutenzione di un impianto sportivo in sua concessione, e che non eserciti solo attività istituzionale, ma ANCHE attività commerciale, non possa richiedere lo Sport Bonus con le modalità dell’articolo 5 ma solo con quelle di cui all’articolo 6, rimanendo così soggetta alle tempistiche relative alle due finestre temporali, e soprattutto potendo godere di un credito d’imposta che per le imprese è ridotto nel limite del solo 10 per cento del reddito imponibile, e non invece del 20 per cento fissato invece all’articolo 3 (ambito oggettivo) per gli “enti non commerciali”! A smorzare il dubbio va detto che, ad eccezione del solo articolo 5 del Decreto, tutti gli altri articoli del Decreto - compreso l’articolo 2 che individua l’ambito soggettivo dei richiedenti aventi diritto - parlano sempre e solo semplicemente di “Enti non commerciali” sic et simpliciter; tale espressione è altresì l’unica citata nei commi 621 e 622 dell’articolo 1 della Legge 30 Dicembre 2018 n° 145.

Riepilogando, il Decreto emanato il 30/04/2019, a firma congiunta Giorgetti-Tria, previo l’ottenuto visto in Ufficio del bilancio al 10/05/2019, è stato regolarmente registrato presso la Corte dei Conti in data 23/05/2019: ad oggi, 31 Maggio 2019, ogni possibile o residuo dubbio poteva in realtà essere già sciolto e definito in quanto, al fine di poter concretamente redigere e proporre la domanda, era forse necessario e immaginabile fosse pubblicata la modulistica con le ultime indicazioni anche PRIMA della data iniziale della prima finestra temporale, cioè il 30 Maggio 2019. Ad oggi, invece, con la finestra temporale già ufficialmente aperta, alcuna modulistica è stata ancora pubblicata nella sezione “Bandi, avvisi e contributi” del sito web www.sport.governo.it. Le indicazioni relative ai modelli per gli “enti non commerciali” – o “enti che non esercitano attività commerciali” avrebbero potuto svolgere anche il compito di fare definitivamente luce sulle incertezze legate alla formulazione del Decreto.

Link al Decreto: http://www.sport.governo.it/media/1770/credito-imposta-registrato-2019.pdf

 

Verona, lì 31/05/2019

Avv. Luca Romanella

Studio Leonardo Ambrosi & Partners