DAL 20 LUGLIO 2019 POSSIBILE RICHIEDERE LE AGEVOLAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E CULTURALE

DAL 20 LUGLIO 2019 POSSIBILE RICHIEDERE LE AGEVOLAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E CULTURALE
ASSOCIAZIONI NO PROFIT E TRADIZIONI DELLE COMUNITA’ LOCALI: LE ESENZIONI E LE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE

Al di là di specifici incentivi, o di specifici contributi, riconosciuti a livello regionale o europeo, la Legge 27 Dicembre 2006, n° 296 (e successive modificazioni), ed il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 8 Novembre 2007 n° 228, hanno stabilito alcune agevolazioni fiscali in favore delle associazioni senza fine di lucro, al fine di premiare la partecipazione o la realizzazione di manifestazioni di interesse storico, artistico e culturale legate agli usi e costumi delle comunità locali.

Queste di seguito le agevolazioni:

1) Le associazioni godono dell’esenzione dall’Ires;

2) Le persone fisiche incaricate di gestirne le attività connesse alle finalità istituzionali non assumono la qualifica di sostituti d’imposta;

3) Le prestazioni gratuite e le donazioni eseguite da persone fisiche in loro favore hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.

In merito al punto 2), la lettura dell’articolo 1, comma 185, della citata Legge n° 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007) offre una più precisa individuazione del beneficio che riguarda anche l’esenzione dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili stabiliti dal D.P.R. n° 600/1973:

I  soggetti,  persone  fisiche, incaricati  di  gestire  le   attività   connesse   alle   finalità istituzionali delle predette associazioni, non assumono la  qualifica di sostituti d'imposta e sono esenti  dagli  obblighi  stabiliti  dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

L’ammissione alla fruizione dei benefici si ottiene previa presentazione di una istanza - già oggetto di specifico Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate datato 14/12/2007 - da presentare esclusivamente in via telematica a partire dal 20 Luglio e non oltre al 20 Settembre. L’articolo 1, comma 2, del menzionato Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n° 228 del 08/11/2007, sul tema dei requisiti spiega quanto segue:

2.  La domanda, a pena di inammissibilità, reca in particolare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale sotto la propria responsabilità il legale rappresentante dell'organizzazione dichiara:

a) l'assenza del fine di lucro;

b) gli apporti specifici alla realizzazione e/o alla partecipazione a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, espressamente previste tra le finalità istituzionali dell'associazione;

c) l'effettiva opera svolta per la realizzazione o partecipazione alle manifestazioni di cui alla lettera b), svolte nell’ambito territoriale di appartenenza dell'associazione, ovvero in altri ambiti territoriali, solo nel caso in cui la manifestazione per ragioni storiche si svolga oltre che nel proprio ambito territoriale anche in altri luoghi;

d) il reddito complessivo dell’associazione relativo all'anno precedente la presentazione della domanda;

e) da quale anno effettivamente l’associazione svolge in modo continuativo le attività di cui alla lettera b);

f) da quale anno si svolgono le manifestazioni di cui alla lettera b).

Si suggerisce, a partire dal 20 Luglio, di presentare l’istanza nei tempi più brevi possibili, in quanto l’articolo 2, comma 1, dello stesso Decreto n° 228 del 2007, proprio in tema di criteri di definizione dell’elenco dei beneficiari, oltre a premiare i soggetti che da più tempo operano per la realizzazione (o partecipazione continuativa) delle manifestazioni, premia in casi di parità l’ordine cronologico di presentazione della domanda!

Link al Modello di domanda.

Link alle Istruzioni di compilazione.

Link alla pagina web da dove è possibile scaricare il Software IstanzaBenefici_Associazioni necessario a presentare ed inviare telematicamente la domanda.

 

Verona, lì 31/05/2019

Avv. Luca Romanella

Studio Leonardo Ambrosi & Partners