SPORT BONUS 2019: MODULISTICA, VADEMECUM E DATE AGGIORNATE

SPORT BONUS 2019: MODULISTICA, VADEMECUM E DATE AGGIORNATE
LA PRIMA FINESTRA PER PROPORRE DOMANDA SI CHIUDE AL 04/07/2019

Due settimane fa, nel nostro articolo del 31/05/2019, cui si rinvia per ogni approfondimento (visualizza articolo), sono state pubblicate tutte le informazioni relative alle disposizioni di attuazione per l’anno 2019 del cd. Sport bonus (istituto per il credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 621 a 626, della Legge n° 145 del 30 Dicembre 2018).

Più recentemente, sono state invece ufficializzate le date della prima finestra temporale (inizialmente attese il 30/05/2019); è stato altresì pubblicato, dall’Ufficio Sport del Governo, un Vademecum con una serie di informazioni aggiuntive, rispetto quelle da noi già pubblicate.

Prima finestra:

Dal 4 giugno al 4 luglio 2019 sarà possibile accedere alla prima finestra, delle due previste nell'anno, per usufruire del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche destinato alle persone fisiche, agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d’impresa”.

Modulistica:

Il seguente link apre il modello di domanda per gli Enti non Commerciali (visualizza il modello).

Vademecum:

Dal 04/06/2019 al 04/07/2019

Invio domanda con PEC avente oggetto “Sport Bonus 1° finestra 2019” ad ufficiosport@pec.governo.it. L’Ufficio per lo sport risponderà con una PEC in cui indicherà al richiedente il proprio numero di codice seriale identificativo ed univoco.

Entro il 19/07/2019

 

Pubblicazione nel sito www.sport.governo.it dell’elenco delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle imprese che potranno effettuare l’erogazione liberale in denaro. Verrà indicato nell'elenco solo il numero di codice seriale.

Entro il 29/07/2019

Nei dieci giorni successivi alla pubblicazione e non oltre il 29 luglio i soggetti indicati nell'elenco di cui al punto 3 potranno effettuare l’erogazione in denaro secondo le modalità di pagamento indicate nel modulo della domanda.

Entro il 9/08/2019:

I soggetti destinatari delle erogazioni liberali entro dieci giorni dal ricevimento dell’erogazione e comunque non oltre il 9 agosto dichiarano, con apposito modulo, di aver ricevuto l’erogazione in denaro.

Successivamente:

L’Ufficio per lo sport pubblicherà successivamente l’elenco dei beneficiari del credito di imposta individuabili con il numero di codice seriale.

Le disposizioni di attuazione dello Sport Bonus 2019, lo ricordiamo, venivano fissate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso il 30/04/2019 (di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze), il quale prevede una norma, all’articolo 5, dedicata agli “enti che non esercitano attività commerciali”, ed una norma, all’articolo 6, dedicata ai “titolari di reddito di impresa”.

In merito a tale forbice normativa, ed alla formulazione del testo del Decreto, nel nostro articolo del 31/05/2019 venivano svolte alcune considerazioni: in particolare, tra le altre, veniva evidenziato come ”il testo del solo articolo 5 del Decreto non parli di “Enti non commerciali”, bensì di “Enti che non esercitano attività commerciali”, la qual cosa potrebbe alla lettera indicare che ad esempio una Associazione o Società Sportiva Dilettantistica che effettui un intervento di riparazione o manutenzione di un impianto sportivo in sua concessione, e che non eserciti solo attività istituzionale, ma ANCHE attività commerciale, non possa richiedere lo Sport Bonus con le modalità dell’articolo 5 ma solo con quelle di cui all’articolo 6 …” (con un credito d’imposta ridotto al solo 10 per cento del reddito imponibile).

Avevamo già evidenziato come gli altri articoli del Decreto, ed i commi 621 e 622 dell’articolo 1 della Legge 30 Dicembre 2018 n° 145 parlino sempre solo di “Enti non commerciali”, ed il fatto che tale precisa formulazione sia anche l’unica ripresa e citata nel testo del vademecum, nelle indicazioni  e nella modulistica recentemente pubblicata, scioglie ogni residuo dubbio e consente di dedurre pacificamente che la norma di cui all’articolo 5 del Decreto possa essere intesa e far riferimento sic et simpliciter agli Enti non commerciali (a prescindere dal fatto che le attività svolte siano solo istituzionali o meno). Si evidenzia infine come, naturalmente, il concetto delle finestre temporali, pur essendo citato nel solo articolo 6, relativo ai titolari di reddito di impresa, sia il perno della modulistica e del vademecum per qualsiasi ente che voglia proporre domanda.

 

Verona, lì 14/06/2019

Avv. Luca Romanella

Studio Leonardo Ambrosi & Partners