LA RECENTE CASSAZIONE SUL DISCONOSCIMENTO DELLA NATURA DI A.S.D.
GIUGNO 2019: QUATTRO SENTENZE PER UNA SPORTIVA!
Si riportano le vicende di una A.S.D. della provincia mantovana, legata al mondo del fitness, che nel mese di Giugno è stata destinataria di ben quattro consecutive pronunce della Corte di Cassazione (tutte pubblicate il 06/06/2019), relative a quattro ricorsi aventi oggetto la contestazione del disconoscimento della natura di associazione sportiva dilettantistica.
Tutto nasce dall’attività di verifica della Guardia di Finanza, dalla quale scaturivano due Avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate di Mantova, ed altrettanti Avvisi dall’Agenzia delle Entrate di Castiglione delle Stiviere. I quattro avvisi coprono, cumulativamente, tutti gli anni dal 1997 al 2003.
In primo grado, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, la A.S.D. proponeva ricorso contro i quattro avvisi, ottenendo l’accoglimento di tutti i ricorsi. Tuttavia, nei successivi quattro gravami proposti dall’Agenzia delle Entrate, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, l’associazione veniva in tutti e quattro i casi condannata, e la natura commerciale dell’attività svolta dalla medesima veniva ritenuta dai magistrati del tutto certa e provata.
Conseguentemente la A.S.D. proponeva quattro ricorsi in cassazione, e per la verità i magistrati precisavano che non era possibile riunire i procedimenti stante la diversità degli anni di imposta, delle pronunce contestate, e la non sovrapponibilità dei numerosi motivi di impugnazione.
Questi di seguito, dunque, i provvedimenti oggetto del ricorso e le pronunce ottenute dai Giudici del cd. Palazzaccio, e precisamente dai Magistrati della VA Sezione Civile:
Sentenze della C.T.R. Anno di N° dei Ricorsi N° di Sentenza Esito
Lombardia contestate accertamento in Cassazione C. Cassazione finale
214/65/2010 2001 1140/2012 15325/2019 Respinto
89/28/2011 1997/1998/1999 17459/2012 15326/2019 ACCOLTO
26/29/2012 2002/2003 10712/2013 15327/2019 Respinto
27/29/2012 2000 10717/2013 15328/2019 Respinto
Solo in un caso, dunque, i magistrati hanno dato ragione all’associazione, la quale tuttavia esponeva in ogni procedimento numerosi “motivi di ricorso” (generalmente detti anche “motivi di impugnazione”), alcuni dei quali anche ripetuti in più ricorsi: il raffronto tra le lamentele sollevate e le risposte fornite dai giudici della Cassazione consente di offrire un riepilogo dei principi rilevanti in tema di disconoscimento della natura di associazione sportiva dilettantistica.
L’articolo completo viene qui inserito in allegato: in esso sarà possibile analizzare analiticamente e dettagliatamente quanto affermato nei diversi motivi di ricorso proposti dalla A.S.D., e quanto, punto su punto, offerto in risposta dai Magistrati della Cassazione. Viene, infine, altresì allegato, un più sintetico riepilogo degli orientamenti giurisprudenziali ripercorsi nelle motivazioni dei Giudici.
Verona, lì 25/07/2019
Avv. Luca Romanella
Studio Leonardo Ambrosi & Partners