LA RECENTE CASSAZIONE SUL DISCONOSCIMENTO DELLA NATURA DI A.S.D.

LA RECENTE CASSAZIONE SUL DISCONOSCIMENTO DELLA NATURA DI A.S.D.
GIUGNO 2019: QUATTRO SENTENZE PER UNA SPORTIVA!

 

Si riportano le vicende di una A.S.D. della provincia mantovana, legata al mondo del fitness, che nel mese di Giugno è stata destinataria di ben quattro consecutive pronunce della Corte di Cassazione (tutte pubblicate il 06/06/2019), relative a quattro ricorsi aventi oggetto la contestazione del disconoscimento della natura di associazione sportiva dilettantistica.

Tutto nasce dall’attività di verifica della Guardia di Finanza, dalla quale scaturivano due Avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate di Mantova, ed altrettanti Avvisi dall’Agenzia delle Entrate di Castiglione delle Stiviere. I quattro avvisi coprono, cumulativamente, tutti gli anni dal 1997 al 2003.

In primo grado, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, la A.S.D. proponeva ricorso contro i quattro avvisi, ottenendo l’accoglimento di tutti i ricorsi. Tuttavia, nei successivi quattro gravami proposti dall’Agenzia delle Entrate, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, l’associazione veniva in tutti e quattro i casi condannata, e la natura commerciale dell’attività svolta dalla medesima veniva ritenuta dai magistrati del tutto certa e provata.

Conseguentemente la A.S.D. proponeva quattro ricorsi in cassazione, e per la verità i magistrati precisavano che non era possibile riunire i procedimenti stante la diversità degli anni di imposta, delle pronunce contestate, e la non sovrapponibilità dei numerosi motivi di impugnazione.

 

Questi di seguito, dunque, i provvedimenti oggetto del ricorso e le pronunce ottenute dai Giudici del cd. Palazzaccio, e precisamente dai Magistrati della VA Sezione Civile:

 

   Sentenze della C.T.R.           Anno di                    N° dei Ricorsi           N° di Sentenza               Esito

  Lombardia contestate       accertamento           in Cassazione           C. Cassazione                 finale

            214/65/2010              2001                              1140/2012             15325/2019                    Respinto

             89/28/2011               1997/1998/1999       17459/2012             15326/2019                    ACCOLTO

             26/29/2012               2002/2003                 10712/2013             15327/2019                     Respinto

             27/29/2012               2000                           10717/2013             15328/2019                     Respinto

 

Solo in un caso, dunque, i magistrati hanno dato ragione all’associazione, la quale tuttavia esponeva in ogni procedimento numerosi “motivi di ricorso” (generalmente detti anche “motivi di impugnazione”), alcuni dei quali anche ripetuti in più ricorsi: il raffronto tra le lamentele sollevate e le risposte fornite dai giudici della Cassazione consente di offrire un riepilogo dei principi rilevanti in tema di disconoscimento della natura di associazione sportiva dilettantistica.

L’articolo completo viene qui inserito in allegato: in esso sarà possibile analizzare analiticamente e dettagliatamente quanto affermato nei diversi motivi di ricorso proposti dalla A.S.D., e quanto, punto su punto, offerto in risposta dai Magistrati della Cassazione. Viene, infine, altresì allegato, un più sintetico riepilogo degli orientamenti giurisprudenziali ripercorsi nelle motivazioni dei Giudici.

 

Verona, lì 25/07/2019

Avv. Luca Romanella

Studio Leonardo Ambrosi & Partners