CIRCA L’UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE NEGLI ALLENAMENTI DELLE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE
ORA IN SENATO IL PROVVEDIMENTO UNIFICATO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI APPROVATO IL 30/07/2019
Dapprincipio fu il Decreto Legge 13 Settembre 2012 n° 192 - in una miriade di norme in ambito sanitario, nonché relative ai certificati medici per le attività amatoriali - ad introdurre e imporre nel mondo sportivo la normativa dei dispositivi salvavita e dei defibrillatori semiautomatici.
A quel decreto, convertito in Legge n° 189 del 2012, seguì il notissimo cd. Decreto Balduzzi del 24 Aprile 2013, mirato proprio a strutturare ed articolare tutti gli obblighi inerenti l’utilizzo del defibrillatore.
Dopo ben quattro anni, gli seguì il Decreto del Ministero della Salute (di concerto con quello dello Sport) del 26 Giugno 2017, con il quale venivano emanate le “Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche”.
Tali Linee Guida avevano l’intento di rispondere ai numerosi quesiti irrisolti lasciati dal Decreto Balduzzi, i quali avevano costretto a differire più volte la piena entrata in vigore della disciplina.
A differenza delle intenzioni espresse nel Decreto Balduzzi, le Linee guida non hanno tuttavia previsto una vera e propria sanzione, ma un dovere di verifica, in capo ad A.S.D. e S.S.D., circa la presenza nell’impianto sportivo di un defibrillatore funzionante (con regolare manutenzione) e di personale formato al debito utilizzo dello stesso.
Veniva inoltre precisata l’operatività dell’obbligo solo all’interno di impianti sportivi a carattere permanente, e solo durante lo svolgimento di gare, attività agonistiche o di natura competitiva, con esclusione di quelle a basso impatto cardiocircolatorio.
Le Linee guida, chiamate a chiarire i dubbi del Decreto Balduzzi, hanno, invero, fatto luce su alcuni elementi, ma hanno anche ingenerato incertezze su altri aspetti, come ad esempio il fatto che il dovere viene espressamente contemplato solo per le gare, e non anche per la fase sportiva degli allenamenti, talvolta ancora più estenuante della competizione.
Dal Giugno 2017 ad oggi, tutto sommato, la consapevolezza di una più ampia tutela possibile della vita umana anche attraverso l’uso del defibrillatore ed il rispetto dei suoi obblighi è andata via via crescendo, spingendosi fino a consolidarsi in usi, regolamenti e perfino Leggi Regionali, talvolta anche più incisive e precise, circa gli obblighi per gli enti sportivi, di quanto non sia stato fissato nel Decreto e nelle Linee Guida.
Altro motivo di incertezza, se non di confusione, è stato il fatto che il citato Decreto del 26 Giugno 2017 non ha abrogato il Decreto Balduzzi, a tutt’oggi ancora in vigore: la mancata abrogazione del Decreto Balduzzi comporta tuttavia anche la mancata abrogazione delle precedenti “Linee Guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici” pubblicate nel 2013 come corollario del Decreto Balduzzi. Tale situazione ha generato una problematica sovrapposizione di Linee Guida, del 2013 e del 2017, entrambe vigenti.
Naturalmente anche le tematiche relative all’utilizzo, la manutenzione, il collocamento del “DAE”, il “first responder”(referente incaricato alla verifica), il percorso formativo necessario all’utilizzo, gli enti formativi ed i brevetti, non hanno sempre trovato normative del tutto univoche e concordanti.
L’ultimo tassello di questo particolare, intricato, ma anche interessante percorso, è rappresentato da un nuovo recente provvedimento approvato in data 30 Luglio 2019 dalla Camera dei Deputati, dal titolo “Utilizzo dei defibrillatori in ambiente extraospedaliero”.
Per la verità la Camera dei Deputati si è occupata di diversi aspetti relativi ai Defibrillatori, principalmente facenti capo agli Atti della Camera n° 1188, n° 1593, e n° 1710 (il primo dei quali presentato addirittura il 24 Settembre 2018). Il provvedimento finale unisce tale provvedimenti, ed in data 31 Luglio 2019 è stato così trasmesso al Senato, per la “prima lettura”, il Disegno di Legge S. 1441 (Link), che al momento risulta assegnato (Link) alla Dodicesima Commissione Permanente (Igiene e Sanità), anche se l’esame non risulta ancora iniziato.
In particolare l’articolo 4 di tale Disegno (unificato) di legge va a modificare il Decreto Balduzzi e precisa che:
<<La dotazione e l’impiego dei defibrillatori, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, debba avvenire nelle competizioni e negli allenamenti. Inoltre, obbliga le società sportive che utilizzano gli impianti sportivi pubblici a condividere il dispositivo con coloro che utilizzano gli stessi impianti e prevede la registrazione del defibrillatore presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria “118” territorialmente competente (cui devono essere altresì comunicate varie informazioni)>>.
E’ altresì interessante l’articolo 3 del Disegno di Legge, il quale - ferme le responsabilità legate alla mancata presenza del personale debitamente formato all’utilizzo del defibrillatore - si sofferma a tutelare la posizione giuridica di colui che, senza la necessaria dovuta formazione, nell’emergenza di una situazione di sospetto arresto cardiaco, abbia tentato una manovra di soccorso con il defibrillatore: il provvedimento cristallizza tale situazione come uno “stato di necessità”, applicandosi la scriminante generica ex art. 54 c.p. e consente espressamente, in condizioni di assoluta emergenza, l’utilizzo a soggetti che non abbiano ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare.
In attesa dell’iter parlamentare e della decisione che il Senato assumerà su questa delicata tematica, è interessante ricordare che poco prima della crisi di Agosto, rispondendo ad un ordine del giorno, il Governo si era impegnato a valutare l’opportunità di promuovere ed incentivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, l’utilizzo dei droni salvavita dotati di defibrillatore in grado di raggiungere in tempi immediati anche luoghi raggiungibili in tempi troppo lunghi o con mezzi particolari.
Verona, lì 24/09/2019
Avv. Luca Romanella
Studio Leonardo Ambrosi & Partners